Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026 n. 148, cosiddetto “Decreto Omnibus”, ha introdotto un ampio pacchetto di novità in materia fiscale, con effetti che interessano imprese, professionisti e contribuenti. Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto 2026, pur prevedendo decorrenze differenziate per le singole misure. Tra gli interventi di maggiore rilievo figurano le modifiche alla disciplina dei familiari fiscalmente a carico, dei fringe benefit per le auto aziendali, della detrazione IVA e del concordato preventivo biennale, oltre alle nuove disposizioni relative ai rapporti tra pagamenti elettronici e corrispettivi telematici.
Familiari a carico: nuove regole
Il Decreto interviene sulla disciplina IRPEF dei familiari fiscalmente a carico, ridefinendo il coordinamento tra le detrazioni per carichi di famiglia e le altre disposizioni fiscali che richiamano i familiari individuati dall’articolo 12 del TUIR. In particolare, con riferimento agli “altri familiari” previsti dall’articolo 433 del Codice civile, quando una disposizione richiede espressamente la condizione di familiare fiscalmente a carico, oltre ai requisiti reddituali assumono rilievo anche la convivenza o la percezione di assegni alimentari. Le nuove disposizioni producono effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e incidono, pertanto, anche sui modelli dichiarativi 2026.
Auto aziendali: cambia il calcolo del fringe benefit
Il Decreto modifica anche la disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Resta confermato il riferimento a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e alle tabelle ACI, con applicazione di una percentuale ordinaria del 50%. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per i veicoli ibridi plug-in. Il valore del fringe benefit è inoltre incrementato del 50% dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione e del 5% in presenza di optional non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Le nuove regole operano dal periodo d’imposta 2026, ferma restando una specifica disciplina transitoria per alcuni veicoli ordinati o concessi in uso negli anni precedenti.
Detrazione IVA: termini più ampi
Tra le novità di maggiore interesse operativo rientra l’estensione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. Il Decreto consente di esercitare la detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Viene conseguentemente ampliato anche il termine per la registrazione delle fatture e delle bollette doganali, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. La modifica ripristina, nella sostanza, un termine biennale per l’esercizio della detrazione IVA.
Concordato preventivo biennale: le modifiche dal 2026-2027
Il Decreto interviene in più punti anche sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Dal biennio 2026-2027, l’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti o in presenza di una causa di esclusione sarà priva di effetti, anziché determinare successivamente una causa di decadenza. Cambiano inoltre alcune regole relative alle società di persone, alle associazioni professionali, alle STP e alle STA, nonché la disciplina delle dichiarazioni integrative.
In particolare, la presentazione di una dichiarazione integrativa non comporterà automaticamente la decadenza dal concordato: in presenza di errori o omissioni sarà possibile procedere al ricalcolo dei valori concordati. Diversa è invece l’ipotesi in cui le irregolarità emergano in sede di accertamento e determinino uno scostamento almeno pari al 30% rispetto ai valori concordati. Per i contribuenti che rinnovano il CPB sono inoltre previsti specifici benefici, tra cui l’innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti e l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
POS e corrispettivi: introdotta una soglia di tolleranza
Il Decreto interviene anche sul regime sanzionatorio relativo alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi telematici. Quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna errata trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre. La principale novità riguarda tuttavia l’introduzione di una soglia di tolleranza del 5%: la sanzione non si applica qualora la differenza tra il numero delle operazioni registrate come pagate elettronicamente e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non superi tale percentuale. La medesima soglia assume rilievo anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie.
Un quadro articolato di novità fiscali
Il Decreto Omnibus contiene ulteriori disposizioni in materia di contributi per studi e ricerche, holding industriali, riporto delle perdite d’impresa, conferimenti di partecipazioni, accertamenti su componenti di reddito pluriennali e società a ristretta base proprietaria. L’ampiezza del provvedimento e la presenza di decorrenze differenziate rendono opportuno valutare con attenzione l’impatto delle nuove disposizioni sulle singole posizioni fiscali e societarie.
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