Il mese di giugno 2026 ha portato una serie di chiarimenti e provvedimenti destinati a incidere concretamente sulla gestione fiscale di imprese, professionisti e associazioni. Dal concordato preventivo biennale ai nuovi controlli automatici sull’IVA, dalla proroga dello split payment fino agli obblighi di comunicazione sulle cripto-attività, si tratta di misure che richiedono attenzione e, in diversi casi, scelte tempestive. Di seguito una lettura ragionata delle novità più rilevanti, con l’indicazione di ciò che comportano nella pratica.
1. Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti su esclusioni e acconti
Con alcune FAQ pubblicate il 3 e l’8 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul concordato preventivo biennale (CPB), fornendo precisazioni utili sia sulle cause di esclusione sia sul calcolo degli acconti d’imposta.
Soci e associati: l’esclusione dello studio non blocca l’adesione del singolo
Un chiarimento di particolare interesse riguarda i professionisti che operano in forma associata. Quando l’associazione professionale, la società tra professionisti o la società tra avvocati non può accedere al concordato perché esclusa dagli ISA, il singolo socio o associato può comunque aderire al CPB per il proprio reddito di lavoro autonomo. La scelta è individuale: ciascun componente decide autonomamente se aderire, senza che la decisione di uno condizioni quella degli altri.
In concreto, chi esercita la professione all’interno di uno studio associato non deve rinunciare ai vantaggi del concordato solo perché l’ente collettivo ne è escluso. È però opportuno valutare la convenienza caso per caso, considerando la propria posizione reddituale.
Acconti d’imposta: come si calcolano in regime di concordato
Sul fronte degli acconti, l’Agenzia ha ribadito che il reddito effettivamente conseguito durante gli anni di concordato non rileva ai fini del calcolo. Per chi ha aderito al CPB 2024-2025, l’acconto 2026 con metodo storico va determinato partendo dall’imposta calcolata sul reddito 2025 concordato, come risultante dagli appositi righi della dichiarazione.
Restano invece da considerare a parte le plusvalenze realizzate nel 2025 e rateizzate: poiché non confluiscono nel reddito concordato, impongono comunque il ricalcolo dell’acconto, anche per chi ha aderito al concordato. Va inoltre segnalato che la maggiorazione degli acconti prevista per il primo anno di adesione non è dovuta se il contribuente passa dal CPB 2024-2025 al CPB 2026-2027 senza interruzioni.
2. Dichiarazione IVA 2025: in arrivo gli avvisi di anomalia
Con il provvedimento del 9 giugno 2026 n. 172588, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui segnalerà ai contribuenti — e alla Guardia di Finanza — le possibili irregolarità relative alla dichiarazione IVA per il 2025 (modello IVA 2026).
Le comunicazioni riguarderanno tre situazioni tipiche: la mancata presentazione della dichiarazione; la presentazione senza compilazione del quadro VE (o con operazioni attive dichiarate per un importo fino a 1.000 euro inferiore alle cessioni effettivamente rilevanti ai fini IVA); e la presentazione senza compilazione del quadro VJ, relativo agli obblighi del cessionario o committente in regime di inversione contabile (reverse charge). Per individuare le anomalie, l’Agenzia incrocia i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.
Dove arriva la comunicazione e cosa contiene
L’avviso viene inviato alla PEC del contribuente ed è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” all’interno del Cassetto fiscale e del portale “Fatture e Corrispettivi”. La comunicazione riporta i dati identificativi del contribuente e dell’atto, gli estremi della dichiarazione trasmessa e, soprattutto, le istruzioni per fornire chiarimenti o per regolarizzare la propria posizione.
Come rispondere: chiarimenti o ravvedimento
Ricevuta la segnalazione, si aprono due strade. Se il contribuente ritiene l’anomalia infondata, può segnalare all’Agenzia elementi e circostanze non noti, idonei a giustificare la situazione. Se invece l’errore sussiste, può regolarizzare tramite ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 13 del DLgs. 472/97, nella versione modificata dal DLgs. 87/2024 applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. In entrambi i casi è consigliabile non ignorare la comunicazione: una risposta tempestiva, predisposta con l’assistenza dello Studio, evita l’aggravarsi delle conseguenze.
3. Split payment prorogato fino al 2029: nessuna interruzione
Con il comunicato stampa del 30 giugno 2026 n. 77, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la proposta della Commissione europea di rinnovare l’autorizzazione allo split payment (scissione dei pagamenti) fino al 30 giugno 2029 è all’esame del Consiglio dell’Unione europea, con conclusione attesa per il 10 luglio 2026.
L’aspetto pratico più rilevante è la continuità applicativa: poiché l’autorizzazione produrrà effetti dal 1° luglio 2026, il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità anche dopo la scadenza del 30 giugno 2026 finora prevista. Le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione e con gli altri soggetti interessati non devono quindi modificare le proprie procedure di fatturazione: lo split payment resta pienamente operativo.
4. Fusioni e IVA di Gruppo: ingresso anticipato delle controllate
Con la risposta a interpello del 25 giugno 2026 n. 128, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso di interesse per i gruppi societari. Una società rappresentante di un Gruppo IVA aveva acquisito, dopo il 1° luglio 2025, il controllo di un’altra società a sua volta a capo di un distinto Gruppo IVA, per poi incorporarla mediante fusione nel corso del 2026.
In base alle regole ordinarie, le controllate della società incorporata avrebbero potuto entrare nel Gruppo IVA dell’incorporante solo a partire dal 1° gennaio 2027. L’Agenzia ha però chiarito che, per effetto del principio di prosecuzione dei rapporti proprio della fusione (art. 2504-bis c.c.), l’incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti dell’incorporata, compresi i vincoli finanziario, economico e organizzativo che la legavano alle proprie controllate.
La conseguenza pratica è che le controllate entrano nel Gruppo IVA dell’incorporante già dalla data di efficacia giuridica della fusione, senza dover attendere l’anno successivo e senza che ciò contrasti con le finalità antielusive della disciplina. Un’indicazione utile nella pianificazione delle operazioni straordinarie che coinvolgono soggetti aderenti al Gruppo IVA.
5. Cripto-attività: dal 2026 scatta lo scambio automatico di informazioni
Il provvedimento del 22 giugno 2026 n. 186865 ha dato ulteriore attuazione alla direttiva europea DAC 8 (2023/2226/UE), che estende allo scambio automatico di informazioni fiscali anche i dati relativi alle cripto-attività. L’obiettivo è aumentare la trasparenza su strumenti ormai molto diffusi e ridurne l’utilizzo improprio.
Chi è obbligato e quali dati vengono comunicati
A trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate sono i prestatori di servizi in cripto-attività autorizzati a operare in Italia, individuati dall’art. 7 del DLgs. 194/2025. Obblighi analoghi valgono negli altri Stati dell’Unione e in alcuni Stati terzi aderenti al sistema di scambio, con riferimento alle cripto-attività detenute presso exchange esteri da residenti in Italia. Le informazioni comprendono i dati anagrafici dell’investitore, la denominazione completa delle cripto-attività detenute e i dettagli di acquisti e cessioni, sia contro valute tradizionali sia contro altre cripto-attività.
Le scadenze da tenere presenti
Il primo anno di monitoraggio è il 2026. Gli intermediari comunicheranno all’Agenzia i dati dell’anno solare entro il 30 giugno dell’anno successivo: per il 2026, dunque, entro il 30 giugno 2027. Lo scambio con le altre Amministrazioni avverrà entro il 30 settembre dell’anno seguente, quindi entro il 30 settembre 2027 per i dati 2026. Chi detiene cripto-attività, anche presso piattaforme estere, deve essere consapevole che tali informazioni diventeranno note al Fisco: è quindi il momento opportuno per verificare la corretta dichiarazione e il monitoraggio fiscale di questi strumenti.
